Quando perdo le agevolazioni per lo scooter elettrico se lo vendo

Secondo le norme stabilite dalla legge 104, disabili e portatori di handicap hanno diritto a molteplici agevolazioni per quanto concerne l'acquisto di veicoli e scooter elettrici.

Tuttavia, molti sono i dubbi sulla durata di tali agevolazioni fiscali e sulle modalità di applicazione dei riferimenti legislativi in casistiche particolari, ad esempio se il mezzo viene ceduto o venduto, vediamo quindi di fare chiarezza.

 

Passaggio di proprietà: come mantenere i benefici fiscali della legge 104

Uno dei casi più ricorrenti in ambito di agevolazioni sui veicoli per disabili riguarda il passaggio di proprietà di un'auto o di uno scooter elettrico acquistati con i benefici stabiliti dalla legge 104, ovvero aliquota al 4% e detrazione del 20% sul costo finale del veicolo.

A tal proposito, le norme legislative stabiliscono che i benefici riconosciuti al disabile per l'acquisto del veicolo si possono mantenere anche quando viene effettuato un passaggio di proprietà, prestando tuttavia attenzione al momento in cui si verifica l'evento.

Se difatti la vendita o la cessione a titolo gratuito avviene dopo due anni dall'acquisto del veicolo con agevolazione, il soggetto disabile, o in alternativa la persona che lo ha a carico ed ha comperato il mezzo a sue spese, non deve restituire allo Stato nè la differenza di denaro dovuta all'aliquota del 4% nè quella tra l'Irpef versato e quello senza sconto.

 

Lo stesso principio vale anche se il passaggio di proprietà avviene entro i due anni, ma è giustificato dall'acquisto di un'altra autovettura o scooter per disabili.

 

Riassumendo quindi, le agevolazioni per scooter elettrici e auto vengono mantenute se il mezzo viene venduto o ceduto:

  1. dopo due anni dall'acquisto;
  2. per comperare un altro veicolo specifico per portatori di handicap, purché questo venga intestato al soggetto con disabilità o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

 

Decadenza dei diritti: quando avviene?

Si possono tuttavia presentare altre circostanze, per le quali il portatore di handicap o il soggetto con deambulazione compromessa possa perdere le agevolazioni sui veicoli stabilite dalla legge 104.

Ricordiamo innanzitutto che i benefici fiscali sono applicabili ad un solo veicolo e che si può godere degli stessi diritti solo se il primo veicolo viene venduto o ceduto, o qualora venga cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in seguito alla demolizione.

Se però, lo scooter elettrico o l'autovettura vengono ceduti a titolo gratuito, venduti o cancellati dal PRA per esportazione definitiva all'estero prima che siano passati due anni dall'acquisto, allora in quel caso tutti i benefici decadranno immediatamente e il disabile dovrà obbligatoriamente corrispondere la differenza tra l'imposta senza beneficio e quella agevolata.

 

Anche se poco ricorrente, pena la perdita delle agevolazioni della legge 104 anche quando il veicolo acquistato con i benefici fiscali viene rubato e non ritrovato, e in fase di acquisto di un nuovo mezzo manchi la documentazione che attesta la denuncia del furto e l'avvenuta registrazione della perdita di possesso al PRA.

 

Riassumendo, i benefici fiscali per l'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per disabili decadono se:

  1. lo scooter o l'auto precedenti vengono esportati definitivamente all'estero prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto;
  2. non vengono presentati i documenti relativi alla registrazione al PRA e alla denuncia del furto, nel caso in cui il veicolo venga rubato e mai più ritrovato.
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